In viaggio con il Pet

Per movimentare gli animali cani, gatti e furetti, devono essere provvisti di alcuni elementi: Identificazione tramite microchip - Passaporto - Vaccinazione antirabbica valida. Il Passaporto Comunitario viene rilasciato, su richiesta, solo dalle Asl di competenza territoriale alle quali risultano iscritti gli animali ( quindi prima si iscrive il proprio animale all’Anagrafe Nazionale identificandolo con il microchip, poi si eseguirà la vaccinazione antirabbica e solo alla fine si farà la richiesta del Passaporto ). Nel Passaporto si ritrovano informazioni dettagliate sui requisiti di certificazione in materia di vaccinazioni Antirabbiche e sullo stato sanitario degli animali, ci sono, inoltre, sezioni che vengono compilate, quando richieste, per movimentare gli animali anche al di fuori della Comunità Europea ( in alcuni paesi,ad esempio, è obbligatorio anche il trattamento nei confronti delle Zecche e contro l’Echinococcosi ).

Importante : la vaccinazione antirabbica è valida 21 giorni dopo essere stata effettuata ed ha una scadenza annuale. Il Regolamento Delegato 1153/2011 ( modifica l’allegato 1ter. Del Regolamento 998/2003 ) precisa che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida se la data di tale vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip ( quindi prima si mette il microchip e si iscrive l’animale all’anagrafe e solo dopo si esegue la vaccinazione antirabbica ). A partire dal 03/07/2012 decadrà la deroga prevista dall’art. 4 comma 1let.a del regolamento CE 998/2003 per la quale era consentito il tatuaggio come sistema di identificazione PET, per il rilascio del Passaporto. Pertanto coloro i quali avessero un animale identificato col solo tatuaggio e dovessero aver bisogno di Passaporto per l’estero o fossero già in possesso di passaporto, devono obbligatoriamente reidentificare il proprio cane con microchip e aggiornare l’anagrafica della banca dati Locale.

L’entrata in vigore del Regolamento 1152/2011 è fissata per il 1° Gennaio 2012 e stabilisce le misure sanitarie preventive contro l’Echinoccosi ( Echinococcus Multilocularis ) obbligatorie per regno Unito, Irlanda, svezia e Malta. Il trattamento deve essere fatto almeno 24h prima della partenza ( max. 120h ) e può essere fatto direttamente presso il nostro Ambulatorio. Non sono, invece, più in vigore le misure transitorie previste dall’Art. 6 e 16 del Regolamento 998 /2003 cioè non è più necessaria la preventiva titolazione degli anticorpi post vaccinali neutralizzanti il Virus della Rabbia per i cani ed i gatti movimentati verso regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta. Come potete constatare la movimentazione di animali verso Paesi Comunitari o Extracomunitari può essere abbastanza complessa e pur rimanendo costantemente aggiornati riguardo alla legislazione in merito a volte non è possibile prevederne tutti gli obblighi, per evitare spiacevoli conseguenze ( per esempio scoprire solo il giorno della partenza che i nostri beniamini non potranno accompagnarci…) si consiglia vivamente di informarsi con ampio anticipo, prima di ogni viaggio, presso le Asl territoriali di competenza o i Consolati ed Ambasciate ( per Paesi Extracomunitari ) per le specifiche esigenze.